Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking correlation with appellate court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant were deemed generic and lacked a necessary correlation with the appellate court's reasoning. The appellant criticized the aggravating circumstance and the application of general mitigating circumstances without effectively engaging with the specific factual context where the defendant chose places of worship and arranged for a priest to present himself to the faithful. The court ruled that the appellate judge did not commit a defect of motivation by logically balancing the heterogeneous circumstances as required by established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61 n. 5 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Cassation appeals are inadmissible when grounds are generic and lack correlation with the appealed decision's reasoning; appellate courts do not err in motivation when they demonstrate they have considered and balanced all relevant elements logically.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZACCHINO MICHELE nato a PALERMO il 30/05/1971 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza in data 15/04/2021, riformava parzialmente (escludendo la recidiva, rideterminando il trattamento sanzionatorio previa concessione di attenuanti generiche, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal Tribunale di Lamezia Terme, in data 05/03/2018, nei confronti di ZACCHINO Michele, in relazione al reato di truffa continuata ed aggravata a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione lo ZACCHINO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità dell'aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen. e alla mancata applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
Il ricorso è inammissibile. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Tale principio appare certamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui il ricorrente svolge considerazioni critiche improntate a totale genericità, senza alcun effettivo confronto con il percorso motivazionale della Corte d'Appello che ha diffusamente motivato la ritenuta configurabilità dell'aggravante della minorata difesa avendo il ricorrente non solo scelto luoghi di culto per la perpetrazione delle condotte criminose, ma avendo anche cura di farsi presentare dal parroco ai fedeli, con conseguente abbassamento del livello di attenzione di questi ultimi a rischi di essere raggirati da persone malintenzionate (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Quanto alla residua censura, il richiamo alla gravità e non occasionalità del fatto deve ritenersi in questa sede incensurabile, alla luce della mancata indicazione di elementi apprezzabili in senso contrario e del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto» (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il Consig Estensore Il P esidente VIUORIdiPÀZIENZA PIERO INI 'AGOSTINIDEPOSITATO IN CAN L