Italian Court dismisses cassation appeals for lack of admissibility regarding non-manifest logical flaws in appellate reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Savino Carmine and Lucia Di Vuolo inadmissible. The appellants argued for violation of law and defects in reasoning concerning the psychological element of the crime and the lack of joint participation. The court rejected these claims because they attacked the persuasiveness and adequacy of the appellate court's evaluation rather than citing a manifest logical flaw or contradiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: Appeals challenging the persuasiveness, inadequacy, or lack of rigor in the lower court's reasoning are inadmissible unless they demonstrate a manifest illogicality or contradiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SAVINO CARMINE nato a TORRE ANNUNZIATA il 29/03/1968 DI VUOLO LUCIA nato a SCAFATI il 10/12/1966 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Salerno, con sentenza in data 02/07/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore, in data 25/11/2019, nei confronti di SAVINO Carmine e DI VUOLO Lucia, in relazione al reato di ricettazione loro ascritto in concorso. Propone ricorso per cassazione la DI VUOLO, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'elemento psicologico del reato. Propone ricorso per cassazione il SAVINO, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione della condotta in termini di connivenza non punibile quanto alla ricettazione, nonché con riferimento alla esclusione del concorso del SAVINO nel reato presupposto.
I ricorsi sono inammissibili. È invero necessario richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.
In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, i ricorsi non superano il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte territoriale ha valorizzato una seriedi convergenti elementi (recapito dei televisori presso l'abitazione degli imputati; assenza di plausibili giustificazioni in ordine al possesso della merce (la DI VUOLO aveva anzi personalmente firmato la bolla di consegna), ritenendo altresì meramente ipotetica la ricostruzione dei fatti offerta dal teste PALERMO.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il /02/2022 Il Consigl Estensore Il Pre idente VITTORIO ZIENZA PIERO ME f'D'AGOSTINI , ( DE