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Ordinanza — n. 14106/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to raise mitigation argument in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14106/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Antonio Palladino inadmissible. The appellant argued for a different legal classification of the robbery and requested a statutory mitigation that was not raised in the appellate proceedings. The court rejected the appeal because the grounds were too generic and lacked a specific connection to the lower court's reasoning, while the mitigation argument was deemed inadmissible for not being properly deduced in the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. Pen.; Art. 628 cod. Pen.: Cassation appeals are inadmissible when grounds are generic and lack correlation with the impugned decision, or when statutory mitigations were not properly deduced in the appellate stage.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement statutory mitigation deduction correlation with reasoning appellate procedural default commisurazione della pena per rapina tentata rapina furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 n. 4 cod. Pen.
Propone ricorso per cassazione il PALLADINO, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n.
Art. 628, third paragraph, n. 3.bis cod. Pen.
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALLADINO ANTONIO nato a FOGGIA il 12/06/1986 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bari, con sentenza in data 13/11/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 17/02/2015, nei confronti di PALLADINO Antonio, in relazione al delitto di rapina pluriaggravata a lui ascritto in concorso. Propone ricorso per cassazione il PALLADINO, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. Pen. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3.bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Tale principio appare certamente applicabile nella fattispecie in esame, quanto al primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata derubricazione del fatto in furto con strappo omettendo completamente di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui chiarisce che la sottrazione della somma di danaro era avvenuta minacciando la persona offesa di picchiarla e di subire anche la sottrazione dell'autovettura (cfr.

Pag. 2 della sentenza impugnata). Quanto alla residua censura, assume rilievo assorbente la mancata deduzione della corrispondente censura in appello, in termini tali da superare lo scrutinio di ammissibilità: il riferimento all'art. 62 n.4 cod. pen. è invero contenuto nell'epigrafe dell'atto di appello, ma non anche nei motivi. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il Conslieh Estensore Il Presidente VITTO R1Q' PAZIENZA PIERO SSNI D'AGOSTINI DEPOSITATO IN CA LLER