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Ordinanza — n. 14102/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific motivation regarding witness credibility in extortion case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14102/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to a generic lack of specific motivation. The appellant, Makhfi Mourad, challenged the appellate court's confirmation of convictions for theft and attempted extortion, arguing the lower court failed to adequately address witness credibility. The court rejected this claim, holding that the appellant's arguments were too vague and lacked a necessary connection to the specific reasons provided by the appellate court regarding the reliability of the victim.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.p.; In cassation appeals, grounds for inadmissibility are considered generic not only when intrinsically indeterminate but also when they lack a necessary correlation with the reasons underpinning the challenged decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility vizio di motivazione generic grounds of appeal witness credibility assessment correlation with decision reasons corruzione nell'esecuzione forzata concussione appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAKHFI MOURAD nato il 16/09/1979 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 12/05/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Biella, in data 20/02/2019, nei confronti di MAKHFI Mourad, in relazione ai reati di appropriazione indebita e tentata estorsione a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il MAKHFI, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

Tale principio appare certamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui il vizio di motivazione è dedotto in termini del tutto generici, con richiami alla giurisprudenza in tema di attendibilità della persona offesa avulsi dal compiuto percorso motivazionale della Corte d'Appello, volto ad evidenziare l'attendibilità del dichiarante e la presenza di riscontri alla sua ricostruzione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il Consigr Estensore Il Presidente - VIUORIcLAZIENZA PIERO issIfsfr D'AGOSTINI DEPOSITATO IN CA