Ordinanza — n. 14099/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CURLOVICI ION nato il 18/05/1993 MITA ANDREI nato il 29/11/1992 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 08/04/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Torino, in data 02/07/2020, nei confronti di CURLOVICI Ion e MITA Andrei, in relazione al delitto di rapina aggravata e continuata loro ascritto in concorso. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con atto di contenuto sovrapponibile, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, violazione di legge con riferimento alla mancata acquisizione di una prova decisiva (testimonianza di RIBCIC Alexei), violazione di legge con riferimento al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62, n. 6 e 4, cod.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14099/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Pen. Con memoria ritualmente trasmessa, la difesa insiste nelle censure sull'affermazione di responsabilità e sulla tempestività dell'offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. I ricorsi sono inammissibili. Con riferimento al primo motivo, è necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CURLOVICI ION nato il 18/05/1993 MITA ANDREI nato il 29/11/1992 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 08/04/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Torino, in data 02/07/2020, nei confronti di CURLOVICI Ion e MITA Andrei, in relazione al delitto di rapina aggravata e continuata loro ascritto in concorso. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con atto di contenuto sovrapponibile, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, violazione di legge con riferimento alla mancata acquisizione di una prova decisiva (testimonianza di RIBCIC Alexei), violazione di legge con riferimento al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62, n. 6 e 4, cod.
Pen. Con memoria ritualmente trasmessa, la difesa insiste nelle censure sull'affermazione di responsabilità e sulla tempestività dell'offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. I ricorsi sono inammissibili. Con riferimento al primo motivo, è necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).
Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.
In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il primo motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte territoriale ha tutt'altro che illogicamente valorizzato, a sostegno della decisione di conferma dell'affermazione di penale responsabilità, una serie di convergenti risultanze (omogeneità delle dichiarazioni delle persone offese, ritenute credibili in ordine alla dinamica dei fatti e alle ragioni sottese alla violenta sottrazione del danaro; presenza di coltelli in casa; estraneità dei fatti del RIBCIC, intento a dormire in uno stanzino come confermato nel verbale d'arresto; inverosimiglianza della versione degli imputati, anche alla luce del rinvenimento del danaro presso questi ultimi, ecc.).
Per ciò che riguarda il secondo motivo, assume rilievo assorbente rispetto ad ogni approfondimento sulla motivazione della Corte (che peraltro ha chiaramente escluso qualsiasi rilevanza di eventuali dichiarazioni del terzo soggetto, intento a dormire in uno stanzino come confermato dal verbale d'arresto) la necessità di fare applicazione dell'indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di giudizio abbreviato non condizionato, non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva al cui esercizio l'imputato ha rinunziato formulando la richiesta di rito alternativo» (Sez. 1, n. 3253 del 12/06/2018, dep. 2019, Benvenuti, Rv. 276395).
Manifestamente infondati sono i residui motivi. Da un lato, la Corte d'Appello ha puntualmente richiamato il precedente giurisprudenziale idoneo ad escludere la tempestività dell'offerta e la conseguente concedibiità dell'attenuante (cfr. Sez. 3, n. 2213 del 22/11/2019, dei:). 2020, Rv. 278380; il precedente richiamato in memoria risulta invero isolato); dall'altro, la valorizzazione della somma rapinata rispetto alle condizioni sociali delle persone offese, e la valutazione degli ulteriori aspetti fattuali (uso di violenza, minaccia con coltello) fondano una decisione di diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod pen. che risulta in questa sede incensurabile.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il Consigli Il Presidente VITTORIO PIERO ME IIVI,,.D'AGOSTINI RIA DEPO