Cassation court dismisses appeal on money laundering conviction, ruling profit requirement irrelevant for specific intent crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Bruno Guarnieri inadmissible regarding his conviction for money laundering. The appellant argued that the lack of actual financial profit rendered the crime impossible, but the court cited precedent establishing that specific intent suffices regardless of profit realization. Furthermore, the court rejected the claim of a favorable sentencing error, noting the lower court's increase in punishment was legally justified and that the prosecution did not challenge it.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640-bis c.p.; Art. 640-ter c.p.: The crime of money laundering is completed upon acquiring or receiving illicit proceeds with specific intent, rendering the actual realization of profit irrelevant to the constitution of the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNIERI BRUNO nato a LEGNANO il 30/04/1978 avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza in data 10/02/2020, confermava - disattendendo gli appelli proposti dal P.G. e dalla difesa - la sentenza la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Ancona, in data 06/03/2018, nei confronti di GUARNIERI Bruno, in relazione ai reato di ricettazione a lui ascritto, ritenuta l'ipotesi lieve e la recidiva qualificata. Propone ricorso per cassazione il GUARNIERI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare, quanto al primo motivo, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «integra delitto di ricettazione l'acquisto o la ricezione di una carta elettronica di pagamento o prelievo contanti (c.d. "pagobanconnat") provento di furto, nella consapevolezza della sua illecita provenienza, a nulla rilevando, trattandosi di reato a dolo specifico, l'effettivo conseguimento del profitto per l'impossibilità di operare sul conto» Sez. 2, n. 35239 del 08/07/2021, D'Agnillo, Rv. 281962, la quale, in motivazione, ha escluso la configurabilità del reato impossibile in una fattispecie in cui l'imputato non aveva avuto conoscenza del codice identificativo personale per l'accesso ai servizi bancari - c.d. "pin" -, bloccato dal titolare, non potendosi escludere "ex ante" la circostanza che questi confidasse di poterne fare uso in qualche modo, così da ricavarne un vantaggio patrimoniale).
Tali principi appaiono pienamente applicabili per confutare il motivo di ricorso, peraltro meramente reiterativo. Quanto alla residua censura, deve osservarsi che la decisione della Corte d'Appello, che ha disatteso l'impugnazione del P.G. affermando che il primo giudice aveva "implicitamente effettuato i giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza", non può essere condivisa, perché il primo giudice ha aumentato di sei mesi la pena base in anni uno di reclusione: laddove invece, con un corretto giudizio di equivalenza, la pena non poteva essere inferiore ad anni due di reclusione.
In assenza, peraltro, dell'impugnazione da parte del P.M., deve escludersi che il ricorrente abbia interesse ad impugnare una pena irrogata contra legem in senso a lui favorevole.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il Consigli Estensore Il Pr idente VITTORIO ZIENZA PIERO MX11YAGOSTINI 214.- DEPOSITATO IN CA ELLERLA