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Ordinanza — n. 14097/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of manifest illogicality in lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14097/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for embezzlement. The appellant argued the trial court failed to assess evidence regarding the condition of the property, but the court found no manifest illogicality in its reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals based on alleged defects in reasoning other than manifest illogicality, contradiction, or lack of essential motivation are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifest illogicality standard defects in reasoning appellate court reasoning criminal procedure law appropriazione indebita di beni demaniali impiego illecito di valori patrimoniali reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATTARINO GABRIELE nato a SASSARI il 22/03/1966 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; < 1k

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Cagliari - Sez. Dist. Sassari, con sentenza in data 02/03/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Sassari, in data 16/06/2020, nei confronti di PATTARINO Gabriele, in relazione al reato di appropriazione indebita a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il PATTARINO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla mancata assunzione di una prova decisiva.

Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. In particolare, la Corte d'Appello ha valorizzato: il fatto che nessun riferimento, alla mancanza delle plafoniere, e soprattutto delle porte-vetrine, vi era stato nel contratto stipulato dal PATTARINO con la persona offesa, in cui anzi l'imputato aveva dato espressamente atto del buono stato di manutenzione dei locali, ritenuti adatti all'uso ecc.: locuzione che certo non escludeva la presenza delle plafoniere pacificamente acquistate dalla persona offesa in occasione della ristrutturazione in vista della precedente locazione.

Tale circostanza, unita alla insussistenza di una prova documentale contraria (avendo il PATTARINO comprovato solo la sostituzione di qualche plafoniera: cfr. Pag. 2 della sentenza impugnata) ha indotto la Corte territoriale a ritenere comprovata l'ipotesi accusatoria, senza necessità degli ulteriori approfondimenti caldeggiati dalla difesa anche in relazione alle condizioni dell'immobile alla cessazione del precedente contratto. Si tratta di un percorso argomentativo immune da censure qui deducibili, alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale in precedenza richiamata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. I •

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso iI445/02/2022 Il ConsigtereI Estensore Il Présidente VITTORIOtAZIENZA PIERO MENI--D'AGOSTINI DEPOS