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Ordinanza — n. 14096/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses cassation appeal regarding sentencing and defense rights violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14096/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Marco Gianluca Platania inadmissible. The appellant challenged the lower court's confirmation of a conviction for theft and fraud, citing issues regarding a defense delay, statutory mitigation, and sentencing proportionality. The court rejected these claims, ruling that the appeal lacked specificity regarding the defense delay, relied on non-binding interpretations for substitute counsel rights, and failed to meet the strict standard for challenging judicial reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: In cassation appeals, grievances must specifically refute the lower court's reasoning; general complaints about persuasiveness, inadequacy, or lack of rigor are inadmissible. Furthermore, a substitute defense attorney appointed under specific procedural conditions does not have the right to request an extension of the defense period.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility substitute defense attorney rights statutory mitigation application judicial reasoning review sentencing proportionality diritto alla sostituzione della prestazione abbandono del procedimento per truffa inidoneità medica

Disposizioni normative citate

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Art. 494 cod. pen.
Art. 640 cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. Pen.
Art. 62-bis cod. Pen.
Art. 131-bis cod. Pen.
Propone ricorso per cassazione il PLATANIA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, al diniego del termine a difesa richiesto dal difensore di ufficio, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Quanto al secondo motivo, assume rilievo assorbente il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui il difensore nominato come sostituto del titolare non comparso ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod.
art. 131-bis cod. Pen
In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, risulta immune da censure la motivazione in ordine al diniego dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46047 del 23/11/2021, El Moutaoukil
non ha diritto alla concessione di un termine a difesa, che, invece, spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato (così da ultimo Sez. 2, n. 46047 del 23/11/2021, El Moutaoukil, Rv.
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLATANIA MARCO GIANLUCA nato a TORINO il 18/04/1973 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 17/05/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Aosta, in data 11/03/2016, nei confronti di PLATANIA Marco Gianluca, in relazione ai reati di cui agli artt. 494, 640 cod. pen. a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il PLATANIA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, al diniego del termine a difesa richiesto dal difensore di ufficio, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.

Pen., al diniego delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. Pen. E alla misura del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, il ricorso appare privo della necessaria specificità, nella parte in cui non confuta adeguatamente l'assunto della Corte territoriale in ordine al fatto che l'impedimento dedotto non aveva carattere assoluto: non potendo ritenersi idonea, ai fini che qui interessano, il mero richiamo alla certificazione attestante la prescrizione di proseguire le ulteriori cure a domicilio.

Quanto al secondo motivo, assume rilievo assorbente il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui il difensore nominato come sostituto del titolare non comparso ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. non ha diritto alla concessione di un termine a difesa, che, invece, spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato (così da ultimo Sez. 2, n. 46047 del 23/11/2021, El Moutaoukil, Rv. 282324). Per ciò che riguarda le residue censure, deve anzitutto qui richiamarsi l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, risulta immune da censure la motivazione in ordine al diniego dell'art. 131-bis cod. pen. (imperniato sulle modalità della condotta, l'entità non minimale del pregiudizio arrecato, l'impossibilità di ritenerlo episodico alla luce dei precedenti); per ciò che riguarda le altre attenuanti, la mancata applicazione della speciale tenuità risulta implicitamente motivata dalle osservazioni svolte sulla complessiva entità del fatto e sull'impossibilità di considerare "minimale" il profitto di 300 euro, mentre il diniego delle attenuanti generiche per insussistenza di elementi positivamente valutabili non risulta confutato attraverso concrete allegazioni di segno contrario.

Ampiamente motivata, infine, risulta la valutazione di congruità della pena applicata, in misura tra l'altro ampiamente inferiore al medio edittale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. l

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il Consiglr Estensore Il P esidente VITTORIO AZIENZA PIERO 5 'AGOSTINI /4--/ DEPOSI