Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding photographic identification reliability in fraud case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific grounds challenging the appellate court's findings. The appellant failed to specify why the territorial court erred in assessing the reliability of the victim's photographic identification while ignoring corroborating evidence like vehicle details and other victim testimonies. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p., n. 3; In cassation appeals, grounds must specifically correlate with the contested decision's reasoning; generic or undefined criticisms lacking this connection render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI SALVATORE nato a PISA il 01/05/1986 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 03/06/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal Tribunale di Alessandria, in data 10/06/2020, nei confronti di SPINELLI Salvatore, in relazione al reato di truffa a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione lo SPINELLI, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta affidabilità dell'individuazione fotografica. Il ricorso è inammissibile. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).
Tale principio appare certamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui il ricorrente, da un lato, evita di specificare i profili di censura che la Corte territoriale avrebbe trascurato di esaminare, rispetto ad una individuazione fotografica operata dalla persona offesa in termini di certezza; dall'altro, omette completamente di confrontarsi con gli ulteriori convergenti elementi emersi a carico dello SPINELLI (plurimi riconoscimenti effettuati anche dalle altre persone offese; corrispondenza dell'auto su cui il ricorrente era stato fermato dagli operanti, che presentava il deflettore rotto e i tappetini interni zebrati, così come descritto; corrispondenza anche della targa di detta auto rispetto a quella annotata da una delle vittime).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il Consi eré/ Estensore Il Présidente VITTORI PAZIENZA PIERO ME I D'AGOSTINI DEPOSITATO IN CANCELLERI