Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding lack of motivation on statutory acquittal grounds in plea bargaining appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the second-instance court failed to justify why statutory acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure did not apply. The Court ruled that in plea bargaining appeals, the second-instance judge is not required to explicitly address statutory acquittal grounds because the appeal's devolutive effect limits review to non-renounced motives.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; In plea bargaining appeals, the second-instance judge need not motivate the non-application of statutory acquittal grounds as the devolutive effect restricts review to motives not renounced by the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALCE GENNARO nato a NAPOLI il 28/12/1969 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI Idato avviso affé—pattg udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; •
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 18/09/2020, riformava parzialmente (accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. Pen., e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal Tribunale di Napoli Nord, in data 21/09/2017, nei confronti di CALCE Gennaro, in relazione al delitto di riciclaggio a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il CALCE, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione quanto alla inapplicabilità delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile. Questa Suprema Corte ha invero da tempo chiarito che «in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522.
Nella specie, emerge dalla sentenza che il CALCE aveva tra l'altro devoluto motivi limitati al trattamento sanzionatorio). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il Consi iern Estensore VITTOR AZIENZA Il Presidente PIERO MESS I