Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific connection to lower court's reasoning on detention and photo ID.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal by Andrea Buonera inadmissible due to the lack of specific legal grounds. Buonera argued that his detention prevented him from attending a hearing and that photographic identification evidence was flawed, but the court found these complaints generic. The decision relied on the established principle that cassation grounds must directly correlate with the specific reasoning of the appealed judgment to be considered admissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Cassation appeals must not be generic but must demonstrate a specific connection with the reasons underlying the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONERBA ANDREA nato a NAPOLI il 04/05/1974 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 09/10/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in data 11/07/2012, nei confronti di BUONERBA Andrea, in relazione al reato di rapina aggravata a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il BUONERBA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata partecipazione all'udienza del 16/03/2011, trovandosi in stato detentivo, nonché in relazione alla mancata acquisizione di una prova decisiva con riferimento alle modalità con cui era stata espletata la individuazione fotografica ritenuta attendibile.
Il ricorso è inammissibile. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Tale principio appare certamente applicabile nella fattispecie in esame, quanto al primo motivo, in cui il ricorrente reitera la doglianza concernente la mancata partecipazione all'udienza del 16/03/2011 senza minimamente confrontarsi con la diffusa motivazione della Corte territoriale, in cui si evidenzia che il BUONERBA, dopo la notifica a mani proprie del decreto introduttivo del giudizio, aveva successivamente avuto avviso della prima udienza utile che si sarebbe tenuta, dopo svariati rinvii, in una data successiva di oltre un anno dalla cessazione dello stato detentivo.
Anche con riferimento alla residua doglianza, deve osservarsi che la difesa reitera la richiesta di rinnovazione istruttoria senza adeguatamente confrontarsi con le ragioni a sostegno del rigetto del corrispondente motivo, imperniate sulla certa omogeneità dei fotogrammi estratti rispetto alla descrizione fornita dalla vittima, sull'immediatezza del riconoscimento (effettuato solo dopo 20 minuti), sul rafforzamento dell'attendibilità dell'individuazione desunto dal mancato riconoscimento del complice. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il Consigr Estensore VITTORI AZIENZA DEPOSITATO IN