Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of manifest illogicality in lower court's sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's complaints regarding the appellate court's sentencing and lack of generic mitigating circumstances. The appellant argued that the lower court failed to consider specific evidence and misapplied legal standards in evaluating the aggravated robbery case. The court dismissed these claims because they merely attacked the persuasiveness of the reasoning rather than demonstrating a manifest illogicality or contradiction in the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; In cassation appeals, complaints attacking the persuasiveness, inadequacy, or lack of rigor in the court's reasoning are inadmissible unless they demonstrate a manifest illogicality or contradiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHEORGE FLORIN nato il 15/06/1981 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; ! >
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 09/07/2020, riformava parzialmente (dichiarando estinti per prescrizione i reati di cui ai capi a c e, riducendo conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in data 07/03/2012, nei confronti di GHEORGHE Florin, in relazione al reato di rapina aggravata a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il GHORGHE, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e alla misura del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.
In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. Tra l'altro, il ricorrente non specifica in questa sede gli elementi di contraddizione nel racconto della persona offesa asseritamente trascurati, non spiega le ragioni per cui una deposizione di una teste che dichiara di non ricordare dovrebbe equipararsi ad una "sostanziale smentita", né tanto meno chiarisce le ragioni per cui tale apporto dichiarativo sarebbe stato in grado di azzerare le ulteriori convergenti risultanze valorizzate dalla Corte territoriale (deposizioni dei testimoni oculari, certificazione sanitaria, minacce subite dagli altri inquilini, sempre a mezzo del coltello).
Quanto alle ulteriori doglianze, deve ritenersi immune da censure la valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto non modificabile il giudizio di equivalenza alla luce della peculiare gravità dei fatti; altrettanto è a dirsi quanto alla valutazione di congruità della pena, irrogata in misura molto inferiore al medio edittale (ed anzi con un modesto scostamento dal minimo: cfr. sul punto Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
I I.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il Consigli reEstensore Il Prytidente VITTORIO 11ZIENZA PIERO MESSI 1D'AGOSTINI DEPOSITATO C