Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking correlation with appellate court's detailed reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued for generic leniency and challenged the affirmation of criminal responsibility, but the court found these grounds too vague. The decision relied on the established principle that cassation grounds must specifically correlate with the appellate court's detailed reasoning to be admissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Cassation appeals must not be generic but must demonstrate a specific correlation with the reasoning of the appealed judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RILLO MARIA CHIARA nato a GAGLIANO DEL CAPO il 29/11/1989 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; n
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza in data 15/01/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Lecce, in data 16/02/2017, nei confronti di RILLO Maria Chiara, in relazione al reato di truffa a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione la RILLO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).
Tale principio appare certamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui l'affermazione di responsabilità viene censurata in termini del tutto generici, completamente avulsi dal compiuto percorso motivazionale della Corte d'Appello che ha diffusamente esposto le risultanze comprovanti la sussistenza del reato, con particolare riguardo al silenzio mantenuto dalla RILLO sullo sfratto ormai già convalidato, al momento della stipula dell'atto notarile con la persona offesa. Analoghi rilievi devono essere svolti quanto al diniego delle attenuanti generiche, censurato senza alcun effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che ha evidenziato l'insussistenza di elementi positivamente valutabili.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il Consiglie stensore Il Presidente VITTORIO\ ZIENZA PIERO SU1I D'AGOSTINI DEPOSITATO IN CAN 0, ER1A 1 2 A