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Ordinanza — n. 14088/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic mitigation and recidivism due to lack of appellate contestation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14088/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances and the application of recidivism, arguing legal violations and reasoning defects. The court ruled that the appeal was inadmissible because the recidivism argument was not contested in the appellate judgment, rendering it a late submission.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal for cassation is inadmissible if it relies solely on a legal violation from the first instance without specifically contesting the appellate summary of grounds, as such grounds are deemed newly raised and thus untimely.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances recidivism application inadmissible appeal late submission of grounds appellate summary contestation recidiva nell'infrazione commisurazione della pena per rapina scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile È invero necessario richiamare, quanto al primo ordine di censure, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 133 cod. pen
Il ricorso è inammissibile È invero necessario richiamare, quanto al primo ordine di censure, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMINO GIANLUCA nato a CANICATTI il 27/04/1978 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza in data 26/01/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in data 02/10/2019, nei confronti di CIMINO Gianluca in relazione ai reati di rapina pluriaggravata e lesioni aggravate a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il CIMINO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva. Il ricorso è inammissibile È invero necessario richiamare, quanto al primo ordine di censure, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente»(Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

La motivazione della Corte territoriale risulta ben più articolata del "minimo" richiesto dalla elaborazione giurisprudenziale, avendo preso in considerazione sia la particolare gravità del fatto, sia i numerosi e gravi precedenti anche specifici a carico del CIMINO, sia l'impossibilità di desumere argomenti favorevoli da una confessione intervenuta quando già erano stati raccolti elementi di spessore a carico del ricorrente, e rimasta priva dell'indicazione del complice. Quanto alla residua censura, assume rilievo assorbente il fatto che non risulta dedotta in appello, secondo quanto affermato dalla Corte territoriale e non confutato dall'odierno ricorrente.

Questa Suprema Corte ha infatti chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deci .1 15/02/2022 Il Consi re Estensore Il Presidente VITTOR PAZIENZA PIERO 'AGOSTINI DEPOSITATO