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Ordinanza — n. 14086/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation as it merely repeats lower court's already decided arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14086/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaint regarding lack of motivation was merely a reproduction of arguments already thoroughly examined and rejected by the territorial court. The appellant failed to provide new specific confrontations with the lower court's reasoning, which was deemed logically sound and legally correct. Consequently, the court refused to re-evaluate the discretionary power exercised by the judge of first instance.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the complaint is merely a reproduction of arguments already adequately examined and rejected by the territorial court without new specific confrontation.

Parole chiave

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lack of motivation appeal inadmissibility repetition of arguments discretionary power Court of Cassation procedural requirement judicial review attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEOTTA GIUSEPPE nato a CATANIA il 19/09/1988 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, lamenta vizio di motivazione per il mancato accoglimento del motivo d'appello con cui si richiedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che si tratta di doglianza non consentita in sede di legittimità, poiché meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, con i quali il ricorrente neppure specificamente si confronta, non potendo questa Corte altrimenti rivalutare l'esercizio del potere discrezionale al proposito riconosciuto al giudice di merito;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Gianni Filippo Reynaud DEPOSITATO !N a