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Ordinanza — n. 14085/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14085/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mohamed Hosna Naoui inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a lack of reasoning regarding non-punishment causes, excessive sentencing, and a generic error in legal qualification. The court rejected these claims because the appeal did not fall within the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it does not rely exclusively on the specific grounds of the appellant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, as these are the only permissible reasons for review.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility Article 448 criminal procedure lack of specific grounds generalized legal qualification error court costs and fines controllo della commisurazione della pena motivi di cassazione modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAOUI MOHAMED HOSNI nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 25/09/1980 avverso la sentenza del 06/09/2021 del TRIBUNALE di VERONAktffiltavoiNunieli"ao udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente deduce il vizio di mancanza della motivazione con riguardo all'insussistenza di cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., nonché sull'eccessività della pena irrogata e, del tutto genericamente ed in modo incomprensibile, sull'erronea qualificazione giuridica del fatto in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti;

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Gianni Filippo Reynaud DEPOSITATO IN CM L. LERIA 0q2i