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Ordinanza — n. 14084/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for drug offenses as facts and law were already reviewed by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14084/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new evaluation of evidence and specific legal qualifications regarding drug offenses, but the court found these arguments merely reproduced issues already decided by the lower court. Consequently, the court rejected the request for a re-evaluation of evidence, which is outside the scope of a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 609-bis c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment for that of the lower court when the appeal concerns the reconstruction and evaluation of facts, as such matters fall exclusively within the jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility re-evaluation of evidence drug offenses prosecution legality review limits lower court facts imputazione per reati di stupefacenti reiterazione di reati penali abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 609-bis c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGURA GIUSEPPE nato a SAN VITO DEI NORMANNI il 14/03/1970 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che i due motivi di ricorso i con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, rispettivamente, per l'affermazione della penale responsabilità per plurimi episodi di acquisto, detenzione o cessione di sostanze stupefacenti e per la mancata qualificazione degli addebiti nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup., non sono consentiti in sede di legittimità;

Considerato, in particolare, che il primo concerne la ricostruzione e valutazione del fatto e che entrambi sono comunque meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non illogica motivazione (pagg. 3-5), con cui il ricorrente sostanzialmente neppure si confronta, sollecitandosi inammissibilmente a questa Corte una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità senza che risultino specificamente allegati travisamenti probatori;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Gianni Filippo Reynaud /-5 DEPOSITATO IN CA ELLERIA 1 2 AP 02