Appeal dismissed for inadmissibility as it contained only merit censure and new legal benefit requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it consisted solely of merit-based criticisms already examined by the lower court. The appellant argued for leniency based on the minor nature of the offense and requested statutory benefits not previously raised. The court rejected these grounds as they fall outside the scope of admissible appeals under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassazione are limited to legal errors and cannot serve as a vehicle to raise new requests for legal benefits or to re-litigate merits already decided.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINO ALESSIO nato a MESSINA il 10/08/1990 avverso la sentenza del 16/03/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con il primo motivo di atto d'impugnazione formalmente qualificato come appello e trasmesso a questa Corte ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'impugnante lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto a fronte dell'affermazione della punibilità per il reato di cui all'art. 659 cod. pen., per avere disturbato il riposo e le occupazioni delle persone mediante musica a volume assordante sprigionata da un impianto stereo installato sull'autovettura da lui condotta sulla pubblica via, a tarda notte e in centro abitato, mentre, con il secondo motivo, lamenta la mancata concessione dei benefici di legge;
Ritenuto che trattasi di motivi non consentiti in sede di legittimità, articolando l'impugnante mere censure di merito, riproduttive di profili già vagliati e disattesi dal tribunale con non illogica motivazione, quanto alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, e richiedendo inammissibilmente per la prima volta in questa sede - stando alla non contestata riproduzione delle conclusioni indicata nella sentenza impugnata - la concessione di benefici di legge, profilo, quest'ultimo, del tutto estraneo ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., non ravvisandosi, e non essendo neppure stato allegato, il mancato esame di specifiche deduzioni difensive Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Gianni Fili Fil;o Re aud /7 „ DEPOSITATO IN CAN LENA 2 A 2022 og