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Ordinanza — n. 14080/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to generic, non-specific grounds lacking proof analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14080/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Giannotta Luigi inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant argued for erroneous law application and illogical evidence evaluation but failed to specify which proofs or legal norms were violated. The court rejected the appeal because the grounds were too generic, unintelligible, and lacked the required critical analysis of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal must specify the exact proofs and legal norms challenged and provide a critical analysis of the lower court's reasoning; otherwise, it is inadmissible for being generic and unintelligible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity critical analysis required evidence evaluation costs of appeal procedural defect motivazione nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNOTTA LUIGI nato a TARANTO il 19/08/1989 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico, stringato, motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'analisi e alla valutazione della prova; Considerato che l'assai generico ricorso - di fatto incomprensibile - non indica le prove di cui si deduce l'illogica valutazione né le norme di legge asseritamente violate e che non è in alcun modo scandito dalla necessaria critica analisi delle corrette e non illogiche argomentazioni poste alla base della decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Gianni Fil'ppo Re na DEPOSITATO