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Ordinanza — n. 14078/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic sentencing complaint is inadmissible and already reviewed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14078/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's denial of generic mitigating circumstances and the resulting sentence were illogical and excessively harsh. The court rejected this, noting the complaint merely repeated arguments already adequately examined and dismissed by the appellate judge, who correctly exercised discretionary power based on a base sentence slightly above the statutory minimum.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal complaint regarding the punitive treatment that is merely a reproduction of profiles already adequately examined and dismissed by the court of first instance is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances sentencing discretion repetitive complaint court costs and fine gravità della pena adeguamento della pena circostanze aggravanti o attenuanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVRATTO ADRIANO nato a SAVONA il 07/11/1969 avverso la sentenza del 21/03/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, lamenta l'illogicità della motivazione della sentenza con riguardo alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione di una "pena ben lontana dal minimo ed ittale"; Considerato che tale motivo, afferente al trattamento punitivo, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale ha non illogicamente argomentato l'esercizio del potere discrezionale attribuitogli sul punto, correttamente osservando, peraltro, come la pena base fosse stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Gianni Filippo Reynau DEPOSITATO IN CAN, LU.. IA