Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14077/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds were merely reproducible of merit court findings on drug quantity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14077/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize the offense as one of minor quantity under Article 73, paragraph 5, of the Drug Trafficking Act. The court rejected this, stating that the appeal merely reproduced arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge regarding the significant drug quantities involved. Consequently, the conviction for massive drug trafficking was upheld, and the appeal was rejected without substantive review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 5, t.u. stup.; Art. 360, n. 1, lett. a, c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely reproducible of findings already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility drug trafficking minor quantity reproducible grounds appeal Article 73 paragraph 5 Court of Cassazione traffico grave di stupefacenti sostanze soggette a restrizione limite legale massimo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, t.u. stup.
Considerato che è inammissibile, per analoghe ragioni, anche il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale fatto buon governo del consolidato principio - che il ricorrente ignora - secondo cui, laddove non sia configurabile l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 73 t.u.
Art. 360, n. 1, lett. a, c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Ventimiglia, Rv. 281015
32/2014, integra il concorso dei reati previsti dai commi 1 e 4 della disposizione incriminatrice (Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Ventimiglia, Rv. 281015);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMUNIAN MATTEO nato a NOVARA il 01/03/1979 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione della legge penale per non essere stato riconosciuto il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup., non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorso neppure completamente si confronta (pag. 4), essendosi non illogicamente ritenuto che, per le ragioni addotte e non scalfite dalle censure proposte dall'impugnante, la detenzione di cosi significative quantità di stupefacenti con elevato principio attivo fosse indicativa di un commercio di droghe massiccio e su larga scala incompatibile con il fatto di lieve entità;

Considerato che è inammissibile, per analoghe ragioni, anche il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale fatto buon governo del consolidato principio - che il ricorrente ignora - secondo cui, laddove non sia configurabile l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 73 t.u. stup., la contestuale detenzione di sostanze appartenenti a tabelle diverse, commessa successivamente alla pronuncia della sent. Corte cost. n. 32/2014, integra il concorso dei reati previsti dai commi 1 e 4 della disposizione incriminatrice (Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Ventimiglia, Rv. 281015);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Gianni Fiippo Re naud DEPOSIT