Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of statutory grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to recognize a mitigating circumstance under Article 62, paragraph 6 of the Penal Code, but the court noted this ground does not fall within the limited exceptions for appeals. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected and the appellant ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a judgment imposing a penalty is inadmissible if it does not concern the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty or security measure.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARFACHI ADIL nato il 25/08/1985 avverso la sentenza del 23/02/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA/1 tcwvviso alle p1; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente con un unico motivo deduce la violazione della legge penale per non essere stata ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Ritenuto che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gianni Filippo Reynaud DEPOSITATO