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Ordinanza — n. 14074/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion and mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14074/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning was illogical and that evidence was misinterpreted regarding his role as a de facto administrator, but the Court found these to be mere factual grievances already addressed. Furthermore, the claim regarding the subjective element of the crime was rejected as inadmissible because it was not raised for the first time in the appellate judgment, violating the principle of preclusion under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals based on mere factual complaints or raised for the first time in the appeal judgment are inadmissible due to preclusion.

Parole chiave

Generato dall'IA
preclusion principle admissibility of appeal factual grievances subjective element crime de facto administrator tax evasion offense Cassation procedure assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANOTTI CLAUDIO STEFANO nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 27/09/1955 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD;Rilevato che, con il primo e il secondo motivo, il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione e, rispettivamente, il travisamento della prova e l'erronea valutazione di una prova decisiva quanto alla ricostruzione della sua posizione di amministratore di fatto della società nell'interesse della quale è stato commesso il reato fiscale ascritto;

Considerato che si tratta di motivi inammissibili perché già analizzati e disattesi con adeguata motivazione dalla sentenza impugnata e perché concernenti mere doglianze in punto di fatto, che sollecitano una alternativa rilettura delle fonti probatorie senza che sussista il denunciato travisamento della prova (il ricorrente confonde tale concetto con la semplice valutazione delle dichiarazioni del teste Mosso, non illogicamente ritenute attendibili e, peraltro, neppure in contrasto con le prove documentali) né la illogica valutazione delle dichiarazioni della teste Mistichelli;

Rilevato che, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione della legge penale per non aver la sentenza esaminato il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ma non si confronta con la sentenza impugnata, che, analiticamente ricostruendo i motivi d'appello proposti, non indica anche quello qui dedotto, sicché lo stesso deve ritenersi inammissibilmente proposto, per la prima volta, in sede di legittimità, in violazione della preclusione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., avendo la sentenza peraltro chiaramente ricostruito in capo all'imputato il profilo di una condotta certamente dolosa e finalizzata all'evasione fiscale, analoga a quella compiuta con riguardo alla gestione di altre società a lui riconducibili;

Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Gianni Filippo R naud