Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it exceeded statutory grounds for challenging sentencing requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a sentencing request decision, alleging errors in fact qualification and general mitigating circumstances, but the court noted that such appeals are strictly limited to manifest errors of law. Consequently, the court ruled that the appellant's arguments regarding evaluative errors were not admissible for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing requests are admissible only for specific statutory grounds, excluding general evaluative errors unless they constitute manifest errors of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO RAFFAELE nato a NAPOLI il 29/08/1990 avverso la sentenza del 28/07/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIérrareigea udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che l'impugnante - con atto peraltro qualificato come appello - lamenta il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup. e delle circostanze attenuanti generiche in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Ritenuto che l'impugnazione è stata proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che avverso tali decisioni consente unicamente il ricorso per cassazione e «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»;
Considerato, in particolare, quanto alla prima doglianza, che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto in sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che, come nella specie, non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619); Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Pr dente Gianni Filippo Reynaud uca Ra DEPDsrnkTe IN EILERIA (,rri 1