Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of critical analysis of sentencing logic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's sentence was illogical regarding the base penalty, mitigating circumstances, and recidivism effects. The court rejected these claims as mere repetitions of previously rejected criticisms without providing the necessary critical analysis of the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal alleging illogical motivation is inadmissible if the grievances are merely reproductive of profiles already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments, without offering a new critical analysis of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUGATEF IHSSEN nato il 10/09/1978 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con unico motivo, il ricorrente deduce il vizio di illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con riguardo allo scostamento della pena base dal minimo edittale, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata esclusione degli effetti della contestata recidiva; Considerato che tali doglianze, non scandite dalla necessaria analisi critica della sentenza impugnata, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, la cui non illogica motivazione (pag.
8) si sottrae a censure in questa sede, dando conto delle ragioni che sorreggono il potere discrezionale al proposito attribuitogli; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Gianni? po Reynau / DEPOSITATO IN CA ELLERIA 1 2 2