Ordinanza — n. 14068/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSCO ERMELINDA nato a NAPOLI il 03/03/1959 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione della legge e carenza di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti a lei ascritto; Considerato che tale motivo non solo è propositivo di mere doglianze in punto di fatto e manca della necessaria analisi critica della decisione impugnata, ma è anche riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 5 e 6), in alcun modo scalfiti dalle generiche censure svolte in ricorso, che sostanzialmente si limitano a contestare l'attendibilità non illogicamente riconosciuta alle dichiarazioni rese dall'acquirente e dall'amico che in talune occasioni lo aveva accompagnato, non essendo necessari riscontri;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14068/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che anche il secondo motivo, con cui la ricorrente censura l'erronea applicazione della legge penale ritenendo carente l'apparato motivazionale della sentenza in punto di negata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale ha non illogicamente argomentato l'esercizio del potere discrezionale attribuitogli sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSCO ERMELINDA nato a NAPOLI il 03/03/1959 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione della legge e carenza di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti a lei ascritto; Considerato che tale motivo non solo è propositivo di mere doglianze in punto di fatto e manca della necessaria analisi critica della decisione impugnata, ma è anche riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 5 e 6), in alcun modo scalfiti dalle generiche censure svolte in ricorso, che sostanzialmente si limitano a contestare l'attendibilità non illogicamente riconosciuta alle dichiarazioni rese dall'acquirente e dall'amico che in talune occasioni lo aveva accompagnato, non essendo necessari riscontri;
Rilevato che anche il secondo motivo, con cui la ricorrente censura l'erronea applicazione della legge penale ritenendo carente l'apparato motivazionale della sentenza in punto di negata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale ha non illogicamente argomentato l'esercizio del potere discrezionale attribuitogli sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ' ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Gianni Filippo Reynaud P DEPOSITATO!