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Ordinanza — n. 14067/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14067/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14067/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZOLINI MARCO nato a ROMA il 10/10/1998 avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAyfatcraVVrscraitn7t11 udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; • Rilevato che il ricorrente deduce il vizio di mancanza della motivazione con riguardo all'omesso riconoscimento di una circostanza attenuante estranea all'accordo delle parti, in sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Considerato che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14067/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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adeguamento della pena attenuazione libera della pena mancata attuazione degli accordi illeciti pena convenzionale concorso di motivi di sospensione alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZOLINI MARCO nato a ROMA il 10/10/1998 avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAyfatcraVVrscraitn7t11 udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; • Rilevato che il ricorrente deduce il vizio di mancanza della motivazione con riguardo all'omesso riconoscimento di una circostanza attenuante estranea all'accordo delle parti, in sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Considerato che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;

Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Gianni Filippo Reynaud DEPOSITATO !N CANC IRIA 1 2 APR