Ordinanza — n. 14066/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO COSIMO nato a NAPOLI il 22/10/1984 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contestano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento punitivo determinato dal giudice del rinvio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché privo di specificità e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici, essendo stata irrogata una pena al di sotto della media edittale, che certamente consente il richiamo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. in relazione ai profili di gravità del fatto richiamati in sentenza (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 14066/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288); Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO COSIMO nato a NAPOLI il 22/10/1984 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contestano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento punitivo determinato dal giudice del rinvio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché privo di specificità e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici, essendo stata irrogata una pena al di sotto della media edittale, che certamente consente il richiamo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. in relazione ai profili di gravità del fatto richiamati in sentenza (cfr.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288); Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presi Gianni Filippo Reynaud L Ramacci DEPOSITATO IN CAN LERIA 1 2 APR 22 !c