Cassation appeal dismissed for lack of specificity on sentencing and preclusion on criminal liability review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim regarding excessive sentencing increases under Article 81 of the Penal Code for lacking specific motivation. The second ground challenging the omission of a criminal liability referral was precluded because the Court had previously annulled the lower decision solely on constitutional illegality grounds. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.p.; Art. 81 c.p.; Art. 73 comma 5 t.u. stup.: An appeal to the Court of Cassation regarding sentencing increases is inadmissible if the lower court's motivation is adequate and non-illogical, while challenges to criminal liability determinations are precluded when the cassation appeal was already declared inadmissible on constitutional grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO NUNZIO nato a CERIGNOLA il 20/06/1990 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione afferente il trattamento punitivo, in particolare l'eccessività degli aumenti ex art. 81 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché privo di specificità rispetto ad una valutazione sorretta da adeguata e non illogica motivazione con cui il giudice di merito ha dato conto dell'esercizio del potere discrezionale conferitogli, contenendo peraltro gli aumenti in termini non elevati;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento da parte del giudice del rinvio dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup., è precluso in questa sede, posto che la sentenza dà atto - senza che il ricorrente lo contesti - che sull'affermazione di penale responsabilità in ordine ai reati ascritti il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile, avendo questa Corte annullato la precedente decisione resa in grado d'appello soltanto con riguardo al trattamento sanzionatorio a seguito della declaratoria d'illegittimità costituzionale pronunciata con sent.
Corte cost. n. 40/2019; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Gianni Filippo Re naud DEPOSITATO IN CA 1 2 A LERIA ect gi. ___ L _ 22