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Ordinanza — n. 14062/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14062/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14062/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOJA ARMANDO nato il 21/01/1991 avverso la sentenza del 14/09/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente deduce, con un unico motivo, la violazione della legge penale per essere stato erroneamente qualificato il fatto, non essendosi riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup., in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14062/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che nel caso di specie questa situazione ictu ocull non ricorre, alla luce dell'imputazione e considerato che la sentenza impugnata ha reputato corretta la qualificazione giuridica operata dalle parti in ragione del quantitativo detenuto e del principio attivo (utile per confezionare 126 dosi di cocaina), sicché il ricorso, peraltro del tutto generico, è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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atto sessuale con un detenuto commutazione della pena pecuniaria reato di poca entità sanzioni penali confisca di valori patrimoniali pena convenzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOJA ARMANDO nato il 21/01/1991 avverso la sentenza del 14/09/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il ricorrente deduce, con un unico motivo, la violazione della legge penale per essere stato erroneamente qualificato il fatto, non essendosi riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup., in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619);

Ritenuto che nel caso di specie questa situazione ictu ocull non ricorre, alla luce dell'imputazione e considerato che la sentenza impugnata ha reputato corretta la qualificazione giuridica operata dalle parti in ragione del quantitativo detenuto e del principio attivo (utile per confezionare 126 dosi di cocaina), sicché il ricorso, peraltro del tutto generico, è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Gianni Filippo Reynaud DEPOSITATO IN CANCELLERIA