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Ordinanza — n. 14061/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for contesting sentencing discretion and recidiva findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14061/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize a 'minor offense' and its application of recidiva rules. The court ruled that these arguments merely reproduced issues already thoroughly examined and rejected in the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 73 comma 5 t.u. stup.: Appeals in the interest of law are inadmissible when they merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the judgment under review.

Parole chiave

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inadmissible appeal interest of law recidiva application sentencing discretion minor offense recognition repetitive arguments Corte di Cassazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 73 comma 5 t.u. stup.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRIGNO NICOLO' nato a GELA il 13/12/1973 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione per non essere stata riconosciuta l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup. e sul trattamento sanzionatorio, in relazione alla ritenuta recidiva, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono comunque manifestamente infondati, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica, ampia, motivazione e corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata con cui il ricorso non si confronta (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7, sull'impossibilità di riconoscere il fatto di lieve entità, e pagg. 8 e 9, sui presupposti per l'applicazione della recidiva);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Gianni Filippo R yna DEPOSITATO IN CANCELLERIA