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Ordinanza — n. 14060/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity and as merely reproducing already decided points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14060/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the contested argument lacked specificity and merely reproduced points already examined by the lower court. The appellant challenged the punitive treatment in the second-instance judgment, but the court found the grievance insufficient for a legitimacy review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack specificity and merely reproduce points already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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lack of specificity reproductive argument inadmissible appeal punitive treatment double decision conformity motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione sproporzionata riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO MBACKE nato il 06/10/1987 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso, che contesta la correttezza della motivazione afferente il trattamento punitivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché privo di specificità e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con doppia decisione conforme sorretta da corretti e non illogici argomenti che danno adeguatamente conto del potere discrezionale al proposito esercitato ed in questa sede non altrimenti censurabile; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Gianni Filippo R ynau LE' DEPOSITATO CAN 1 2 AP i