Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility of fact-based complaints on urban planning crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated urban planning and landscape laws regarding construction permits and failed to declare the crime prescribed. The court rejected these claims as mere factual complaints unsuitable for a legitimacy review, noting the lower court had already correctly addressed identical arguments on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Factual complaints regarding the existence of crimes or the application of penal provisions are inadmissible in a legitimacy appeal if they do not challenge the legal qualification of the facts or the reasoning of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRESCIANI LORENZO nato a CIRIE il 27/10/1977 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che la doglianza con cui si contesta la violazione delle disposizioni incriminatrici urbanistica e paesaggistica ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati non è consentita dalla legge in sede di legittimità, perché costituita da mere doglianze in punto di fatto, che neppure si confrontano con la motivazione con cui la sentenza impugnata ha già correttamente disatteso le identiche censure sollevate con l'appello (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5, sulla esatta affermazione della necessità del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica per le strutture destinate a soddisfare esigenze di natura non temporanea, non certo derogabile da un regolamento edilizio comunale);
Considerato che il motivo con cui si contesta la mancata declaratoria di prescrizione del reato è parimenti inammissibile per identiche ragioni, avendo la sentenza attestato che la costruzione abusiva risaliva alla data del sopralluogo; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Gianni Filippo Reynaud DEPOSITATO IN CA