Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14057/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as generic mitigating circumstances are not reviewable at this stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14057/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal contested the denial of generic mitigating circumstances, which the court found to be merely a reproduction of arguments already fully examined and rejected by the lower court. Consequently, the court ruled that such issues fall outside the scope of admissibility review at the cassation stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on the non-granting of generic mitigating circumstances are inadmissible as they merely reproduce arguments already examined by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances cassation admissibility reproduction of arguments procedural economy Italian criminal procedure condono delle spese procedurali attenuazione della pena recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO SALVATORE nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 24/12/1961 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Rilevato che l'unico motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2, sugli elementi ritenuti decisivi e rilevanti per il diniego, con i quali il ricorrente neppure completamente si confronta); Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Gianniiplippo Reyna DEPOSITATO IN CANC ERJA • 1