Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation against factual findings on drug trafficking intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Abdelkrim Elbatouli inadmissible as manifestly unfounded. The appellant argued that the appellate court improperly inferred drug trafficking intent from the quantity of hashish found in his car without proof of potency, yet the lower courts relied on investigative reports showing the drugs were hidden in the engine bay. The court rejected these claims because the factual findings were coherent with the evidence and the appellant's arguments were too general to challenge the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 438 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded because the appellant fails to provide specific arguments contrasting their position with the factual findings and reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELBATOULI ABDELKRIM nato il 04/10/1971 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Elbatouli Abdelkrim, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20 aprile 2021, con cui la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza resa il 7 febbraio 2019 dal Tribunale di Crotone ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen., ha rideterminato in anni 1, giorni 15 di reclusione ed euro 1.000 di multa la pena inflittagli in primo grado in relazione ai reati di cui agli art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e 4 della legge n. 110 del 1975 (capo B); tali reati erano stati contestati al ricorrente perché, in concorso con altro coimputato, illecitamente deteneva a fini di spaccio 4 panetti di hashish, per un peso totale di 386,93 grammi, occultati nel vano motore della sua autovettura Ford Focus targata BR924YT, a bordo del quale viaggiavano, portando altresì in luogo pubblico e senza giustificato motivo un coltello; fatti accertati in Cutro il 10 gennaio 2017.
2. Il ricorso è affidato a due motivi, tra loro sovrapponibili, con cui la difesa ha censurato la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, rilevando che la finalità di spaccio è stata indebitamente desunta dalla Corte di appello da un quantitativo di stupefacente di cui non si conosce la capacità e l'efficacia drogante, per assenza di prova certa circa l'entità del principio attivo, apparendo non dirimente poi la circostanza che la droga fosse presente nel cofano dell'auto.
3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché manifestamente infondato. Le doglianze sollevate, infatti, risultano assertive, non confrontandosi il ricorrente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, nella quale sono state richiamate le risultanze investigative cristallizzate nel verbale di arresto in flagranza e nei verbali di perquisizione e sequestro, da cui è emerso che nell'autovettura nella disponibilità di Elbatouli Abdelkrim, il 10 gennaio 2017, sono state rinvenuti dalla P.G. quattro panetti di hashish dal peso complessivo di 386,93 grammi, oltre a un coltello la cui detenzione è risultata ingiustificata.
La quantità e le modalità di occultamento dello stupefacente, nascosto nel cofano motore, sono stati ragionevolmente ritenuti sintomatici della destinazione allo spaccio della droga, non potendosi sottacere, peraltro, che, rispetto alla condotta illecita contestata, è stata riconosciuta la fattispecie di lieve entità, solo in ragione dell'assenza di analisi in ordine alla quantità di principio attivo, profilo questo che ovviamente non incide sulla natura illecita della detenzione accertata. Ora, la ricostruzione delle due conformi sentenze di merito, fondata su considerazioni coerenti con le acquisizioni probatorie e non manifestamente illogiche, non ha trovato una reale smentita nel ricorso, le cui deduzioni risultano formulate in termini essenzialmente apodittici e non adeguatamente specifici.
L g- 4. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Elbatouli Abdelkrim deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2