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Ordinanza — n. 14051/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug trafficking, ruling minor offense requires all statutory indicators.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14051/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Cosimo Di Lorenzo inadmissible for manifestly unfounded grounds. The defense argued that the defendant's behavior constituted a minor offense due to his cooperation and personal drug use needs, despite selling heroin to three buyers. The court rejected this, stating that the minor offense provision requires all statutory indicators to be present, and the quantity of 140 grams and systematic nature of the trade precluded such a classification.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990; The minor offense provision in drug trafficking cases requires the simultaneous presence of all statutory indicators regarding quantity, organization, and frequency, and the absence of even one renders the provision inapplicable.

Parole chiave

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drug trafficking minor offense heroin quantity assessment systematic drug dealing cooperation defense rejection Cassazione inammissibile traffico di cocaina inchiesta per reati di droga importazione illegale di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990
Inoltre, dalle dosi precedentemente vendute dall'imputato, si evince quanto rudimentali fossero l'organizzazione e le relazioni con il mercato di riferimento, per cui doveva ritenersi illegittimo il diniego della fattispecie ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 616 cod. proc. pen.
In conclusione, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, il ricorso proposto nell'interesse di Di Lorenzo deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, il ricorso proposto nell'interesse di Di Lorenzo deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018
Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv.
Sez. 3, n. 6871 dell'08/07/2016
272529 e Sez. 3, n. 6871 dell'08/07/2016, Rv.
Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015
Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO COSIMO nato a PUTIGNANO il 14/06/1989 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Cosimo Di Lorenzo, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28 aprile 2021, con cui la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del 17 giugno 2020 del G.U.P. del Tribunale di Bari, rideterminava in anni 3 di reclusione ed euro 14.000 di multa, la pena originariamente inflittagli (anni 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa) in relazione al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver detenuto illecitamente e ceduto a tre acquirenti sostanza stupefacente di tipo eroina; fatti accertati in Putignano il 10 febbraio 2020.

2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale la difesa contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, non avendo la Corte territoriale considerato l'ineccepibile comportamento processuale tenuto da Di Lorenzo, il quale, nell'immediatezza del fatto, ha collaborato con le forze dell'ordine, fornendo personalmente le chiavi di accesso al garage, fornendo una precisa dichiarazione sulla presenza della sostanza stupefacente, essendo peraltro il ricorrente assuntore di stupefacente e avendo egli agito per la necessità di reperire il denaro necessario per assicurarsi la dose giornaliera. Inoltre, dalle dosi precedentemente vendute dall'imputato, si evince quanto rudimentali fossero l'organizzazione e le relazioni con il mercato di riferimento, per cui doveva ritenersi illegittimo il diniego della fattispecie ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché manifestamente infondato. E invero, in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, occorre richiamare il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529 e Sez. 3, n. 6871 dell'08/07/2016, Rv. 269149), secondo cui, in tema di stupefacenti, la valutazione dell'offensività della condotta non deve essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, avuto riguardo, in particolare, alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine.

In definitiva, l'ipotesi della lieve entità può essere riconosciuta solo nei casi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (cfr. Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651). Ora, alla luce di tale premessa ermeneutica, deve escludersi che il diniego da parte dei giudici di merito dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90 in favore del ricorrente presti il fianco alle censure difensive.

Nel giustificare il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, la Corte territoriale infatti ha infatti ragionevolmente valorizzato la quantità dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità di Di Lorenzo, pari a 140 grammi di eroina, idonei al confezionamento di 239 dosi medie giornaliere, essendo stata altresì rilevata nel locale di pertinenza dell'imputato la presenza di un bilancino di precisione, di ritagli di cellophane e di carta argentata, non potendosi peraltro sottacere, da un lato, che sono stati accertati tre episodi di cessione di eroina in danno di tre diversi acquirenti, ovvero Antonio Spinosa, Donato Magistro e AnnaTauro, dall'altro che, per come ammesso dallo stesso imputato, il cui atteggiamento collaborativo è stato comunque considerato ai fini della concessione delle attenuanti generiche, il denaro rinvenuto nella disponibilità di Di Lorenzo costituiva il provento dell'attività di spaccio del giorno precedente.

Del resto, anche a volere ammettere che la destinazione al fabbisogno personale concerneva la metà della sostanza rinvenuta (pur non essendovi certezza sul quantitativo oggetto di consumo quotidiano), il dato ponderale residuo, da destinare allo spaccio, non era comunque qualificabile in termini di lieve entità, essendosi in presenza di un'attività di spaccio che, a prescindere dai suoi moventi, non poteva qualificarsi come occasionale, essendo invece sistematica. Orbene, la motivazione resa sul punto dai giudici di merito, in quanto sorretta da considerazioni razionali e coerenti con le richiamate coordinate interpretative, resiste alle obiezioni difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici.

4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, il ricorso proposto nell'interesse di Di Lorenzo deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così