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Ordinanza — n. 14041/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of motivation claim violating procedural law limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14041/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Modil Abdelkarim inadmissible for failing to meet statutory requirements. The defendant argued the lower court lacked motivation regarding non-punishment grounds, but the appeal was generic and did not address permitted grounds like legal qualification or sentence legality. The court ruled that such appeals must strictly adhere to Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, rejecting broad challenges to the judge's evaluation of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against plea-bargain sentences are inadmissible if they merely contest the lack of motivation without falling within the specific grounds of the defendant's will, lack of correlation, legal misqualification, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation plea bargain sentence procedural limits generic arguments Cassation procedure non-punishment grounds motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Orbene, l'odierno ricorso risulta inammissibile, poiché si pone ben oltre i confini tracciati dall'art. 448, comma 2 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Da ciò consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Modil Abdelkarim deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata, in particolare con riferimento alla mancata verifica da parte del giudice della sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.
Art. 444 c.p.p.
103 del 2017, che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod.
Law n. 103/2017
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata, in particolare con riferimento alla mancata verifica da parte del giudice della sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
103 del 2017, che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Da ciò consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Modil Abdelkarim deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018
ex multis Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018), il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione pena, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per motivi non consentiti dall'art.
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODIL ABDELKARIM nato il 04/05/1987 avverso la sentenza del 07/05/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOtd-a-to avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Modil Abdelkarim, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Bergamo il 7 maggio 2021, con la quale gli è stata applicata la pena concordata (e condizionalmente sospesa) di 1 anno di reclusione e 3.600 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver illecitamente detenuto, nella sua autovettura Audi A4 SW targata ED145AS, 4 panetti di sostanza stupefacente di tipo hashish; fatto accertato in Cividate al Piano, il 30 marzo 2021.

2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata, in particolare con riferimento alla mancata verifica da parte del giudice della sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

3. Orbene, l'odierno ricorso risulta inammissibile, poiché si pone ben oltre i confini tracciati dall'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ipotesi queste che esulano dall'oggetto del ricorso, con il quale si contesta, con considerazioni del tutto generiche, l'omessa valutazione del proscioglimento dell'imputato, che invece è stato escluso mediante il richiamo ai verbali di arresto, perquisizione e sequestro, nonché agli esiti degli accertamenti mediante narcotest eseguiti sulla sostanza sequestrata.

Quanto poi alle forme della decisione, deve ribadirsi (cfr. ex multis Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018), il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione pena, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., va pronunciata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata. Da ciò consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Modil Abdelkarim deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. G

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2022 Il n. @fiere