Ordinanza — n. 14035/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAboukassam Hamid, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Varese il 15 ottobre 2020, con la quale gli è stata applicata la pena concordata di 2 anni di reclusione e 9.000 euro di multa, in relazione a una pluralità di episodi del reato di cui all'art. 73, primo comma, del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver ceduto a una pluralità di persone sostanze stupefacenti di tipo cocaina, eroina e hashish; fatti commessi in Valganna, in località "Mondonico", dal 1° gennaio all'8 giugno 2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 448 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14035/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Varese il 15 ottobre 2020, con la quale gli è stata applicata la pena concordata di 2 anni di reclusione e 9.000 euro di multa, in relazione a una pluralità di episodi del reato di cui all'art. 73, primo comma, del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver ceduto a una pluralità di persone sostanze stupefacenti di tipo cocaina, eroina e hashish; fatti commessi in Valganna, in località "Mondonico", dal 1° gennaio all'8 giugno 2020.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOUKASSAM HAMID nato il 25/05/1990 avverso la sentenza del 15/10/2020 del GIP TRIBUNALE di VARESEittater—dvvinTraér""a7 — udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Aboukassam Hamid, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Varese il 15 ottobre 2020, con la quale gli è stata applicata la pena concordata di 2 anni di reclusione e 9.000 euro di multa, in relazione a una pluralità di episodi del reato di cui all'art. 73, primo comma, del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver ceduto a una pluralità di persone sostanze stupefacenti di tipo cocaina, eroina e hashish; fatti commessi in Valganna, in località "Mondonico", dal 1° gennaio all'8 giugno 2020.
2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione dell'art. 448 cod. proc. pen., osservando che il giudice aveva omesso qualsiasi riferimento alla manifestazione di volontà in ordine alla richiesta di applicazione della pena, non essendo stato indicato nella sentenza se la richiesta era stata formulata dall'imputato, presente personalmente, e neppure se il medesimo imputato abbia compreso e ratificato la richiesta, non essendovi altresì indicazioni sull'eventuale presenza di un interprete per il ricorrente, cittadino marocchino.
3. Orbene, l'odierno ricorso risulta inammissibile, dovendosi evidenziare che, nell'impugnata sentenza (pag. 2), nell'esordio dei "motivi della decisione", il G.U.P. ha dato espressamente atto che la richiesta di applicazione di pena concordata è stata formulata dalla difesa "munita di rituale procura speciale". L'udienza, del resto, è stata celebrata, con rituali collegamenti "da remoto", con la contestuale presenza sia dell'imputato, detenuto presso il carcere di Pavia, sia del difensore di fiducia, sostituito con delega orale dal suo sostituto processuale.
Dunque, in assenza di allegazioni di segno contrario, non vi è motivo per ritenere che la procura speciale rilasciata dall'imputato al difensore non fosse espressiva della volontà dell'imputato, non censurandosi del resto nel ricorso né la validità, formale e sostanziale, della procura speciale richiamata dal G.U.P., né tantomeno la comprensione da parte dell'imputato delle attività processuali svolte. Da ciò consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Aboukassam Hamid deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
e Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2022 Il n 'gli