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Ordinanza — n. 14030/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for illegal waste deposit due to failure to prove 'reserve' status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14030/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower courts' conviction of the defendant for illegal waste deposit and unauthorized water discharge. The defense argued that the waste was merely in reserve for third-party treatment rather than temporary storage, but failed to provide technical evidence to distinguish the two regimes. The court rejected this claim because the burden of proof for the more favorable 'reserve' status lies with the waste producer, and the appellate court's findings were logically consistent with the available evidence.

Regesto Legislator

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Art. 183 comma 1 lett. bb d. Igs. n. 152/2006; Art. 256 comma 1 lett. a) e comma 4 d. Igs. n. 152/2006: The burden of proving the existence of conditions for a more favorable waste management regime, such as temporary deposit or reserve, rests on the waste producer, as these are exceptional derogations from ordinary rules.

Parole chiave

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illegal waste deposit temporary storage regime waste reserve status burden of proof cassation inadmissibility autorizzazione alla discarica immersione di rifiuti uso delittuoso di materie esplosive

Disposizioni normative citate

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Art. 183 comma 1 lett. bb d. Igs. n. 152/2006
di imballaggi metallici e 1.562 di altri rifiuti), superando i requisiti necessari per avvalersi del deposito temporaneo di cui all'art. 183 comma 1 lett.
Art. 256 comma 1 lett. a) d. Igs. n. 152/2006
Con il primo, la difesa lamenta l'errata applicazione dell'art. 256 comma 1 lett.
Art. 256 comma 4 d. Igs. n. 152/2006
Con il primo, la difesa lamenta l'errata applicazione dell'art. 256 comma 1 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Galletti deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Galletti deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016
Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016, Rv.
Sez. 3, n. 29084 del 14/05/2015
267636 e Sez. 3, n. 29084 del 14/05/2015, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLETTI GIULIO nato a ROSIGNANO MARITTIMO il 14/01/1948 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giulio Galletti, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30 aprile 2021, con cui la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza resa il 19 settembre 2019 dal Tribunale di Livorno, che lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 6 di arresto, in quanto dichiarato colpevole dei reati di cui art. 124 comma 1, 137 comma 1, 192 comma 1 e 256 commi 1) lett. a), 2 e 4 del d. Igs. n. 152 del 2006. Tali reati gli sono stati contestati perché, quale socio accomandatario della "Galletti Autotrasporti sas", con sede legale in Castiglioncello, effettuava un deposito temporaneo di rifiuti (20 kg. di filtri olio, 30 kg. di metalli ferrosi, 530 kg. di imballaggi metallici e 1.562 di altri rifiuti), superando i requisiti necessari per avvalersi del deposito temporaneo di cui all'art. 183 comma 1 lett. bb del d.

Igs. n. 152 del 2006; inoltre, effettuava lo scarico delle acque meteoriche dilavanti, sebbene il 23 dicembre 2013 fosse scaduta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità idrica territoriale; fatti accertati in data 11 marzo 2016 in Livorno.

2. Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo, la difesa lamenta l'errata applicazione dell'art. 256 comma 1 lett.

a) del d. Igs. n. 152 del 2006, evidenziando come dall'istruttoria dibattimentale sia emersa la presenza non di rifiuti prodotti dall'impianto, bensì di rifiuti prodotti da terzi e stoccati nell'impianto in attesa di trattamento, per cui a venire in rilievo era l'ipotesi non di deposito temporaneo, ma di una messa in riserva di rifiuti per essere sottoposti a una delle operazioni indicati nei punti da R1 a R2 dell'allegato C del testo unico ambientale, con la conseguenza che non poteva essere applicato il termine annuale che vale come limite per il deposito temporaneo, godendo invece la messa in riserva di un termine diverso legato all'atto autorizzativo, cui la Corte territoriale non aveva fatto alcun riferimento.

Né poteva essere utile il richiamo alle dichiarazioni della teste Papucci, posto che quello di Galletti era un impianto di mera cernita e riduzione volumetrica, per cui, al fine di comprendere se si fosse in presenza di un deposito temporaneo o di una messa in riserva, sarebbero dovuti emergere dati tecnici specifici in grado di denotare il trattamento impiantistico in termini fisici o statistici. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 256 comma 4 del d. Igs. n. 152 del 2006 e al mancato rispetto degli atti autorizzativi, osservandosi in proposito che la Corte di appello si era limitata a indicare che vi era stata miscelazione tra i rifiuti presenti nell'impianto, senza specificare gli elementi a supporto di tale affermazione e senza richiamare in alcun modo i codici CER miscelati, precisandosi al riguardo che le miscelazioni tra rifiuti non pericolosi non sono vietate, ma sono soggette ad autorizzazione, per cui occorreva verificare se nell'autorizzazione della Galletti Autotrasporti non vi fosse un dettato in deroga.

Quanto, infine, allo scarico delle acque meteoriche, la difesa osserva che l'autorizzazione allo scarico era una parte dell'A.U.A. con la società Galletti era stata autorizzata all'esercizio dell'attività; peraltro, nelle more della vigenza dell'autorizzazione si era verificato un grave incendio che aveva consentito solo l'utilizzo della parte interna dello stabilimento, dove non vi era possibilità di realizzazione di percolati di acque meteoriche dilavanti e pertanto l'atto autorizzativo non aveva più alcun substrato tecnico da valutare, essendo lo scarico di fatto inesistente, nel senso che tutti i rifiuti erano ricoverati all'interno del capannone.

3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché manifestamente infondato. 3.1. Per quanto concerne il giudizio di responsabilità penale riguardante la fattispecie di cui all'art. 256 comma 1 lett.

a) del d. Igs. n. 152 del 2006, deve osservarsi che lo stesso è stato fondato dai giudici di merito sugli accertamenti svolti dall'Arpat, sintetizzati in dibattimento dalla teste Ilaria Papucci, la quale ha riferito gli esiti del sopralluogo svolto 1'11 marzo 2016 presso la sede livornese della "Galletti autotrasporti s.a.s.", amministrata dal ricorrente Giulio Galletti, occupandosi la società del recupero di rifiuti non pericolosi; in occasione del controllo è emerso che i rifiuti non erano gestiti regolarmente, nel senso che quelli presenti all'esterno del capannone, interessato dall'incendio occorso 1'8 luglio 2013, non erano stati ancora smaltiti, mentre i rifiuti presenti all'interno del capannone, prodotti a seguito delle lavorazioni di cernita e trattamento eseguite presso la società, erano stati miscelati tra loro all'interno degli stessi stoccaggi insieme alle materie prime non contemplate in alcuna autorizzazione.

Mancava inoltre la cartellonistica che consentiva di identificare i rifiuti e inoltre le giacenze degli stessi, risalenti da tempo, avevano ampiamente superato il limite di un anno previsto dall'art. 183 comma 1 lett. bb del testo unico ambientale. Di qui la ritenuta configurabilità della fattispecie ex art. 256 comma 1 lett.

a) del d. Igs. n. 152 del 2006, stante il mancato rispetto del termine annuale di liceità del deposito temporaneo, essendo rimasta sfornita di adeguato conforto probatorio la tesi difensiva secondo cui si sarebbe in presenza di una "messa in riserva", non essendo stato dimostrato che i rifiuti in esame fossero in attesa di una specifica operazione di recupero, dovendosi ribadire sul punto che, in tema di gestione dei rifiuti, l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di un regime giuridico più favorevole, sia esso deposito temporaneo o controllato penalmente irrilevante o anche messa in riserva, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria dell'istituto invocato rispetto alla disciplina ordinaria (in termini, cfr.

Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016, Rv. 267636 e Sez. 3, n. 29084 del 14/05/2015, Rv. 264121).Dunque, a fronte della ricostruzione delle due conformi sentenze di merito, ancorata a considerazioni non illogiche e coerenti con le acquisizioni probatorie, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che invero sollecitano un diverso apprezzamento di merito, non consentito in sede di legittimità, e ciò senza considerare i limiti di autosufficienza del ricorso nel richiamo a elementi probatori (come la deposizione della teste Papucci o il testo dell'autorizzazione), il cui contenuto non è stato allegato o quantomeno riportato nell'impugnazione. 3.2.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche rispetto al giudizio di colpevolezza riferito al reato previsto dall'art. 137 del d. Igs. n. 152 del 2006, avendo sia il Tribunale che la Corte di appello rimarcato, in modo non illogico, la circostanza che, al momento del sopralluogo, l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche era scaduta senza essere rinnovata, sebbene nel frattempo l'impianto di trattamento rifiuti non abbia mutato le sue caratteristiche, tanto è vero che i materiali di rifiuto si trovavano ancora nel piazzale della ditta, il che presupponeva l'esistenza di uno scarico di acque dilavanti che rendeva persistente la necessità di una valida autorizzazione amministrativa.

Né possono ritenersi dirimenti le obiezioni difensive circa l'esistenza dell'incendio che avrebbero reso inutilizzabile la parte esterna dello stabilimento, trattandosi di censure squisitamente fattuali che non hanno trovato adeguata conferma nelle sentenze di merito e che in ogni caso non sono proponibili in sede di legittimità.

4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Galletti deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa dell