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Sentenza — n. 13906/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal due to statute of limitations extinguishing the crime of negligent injury.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13906/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled the Court of Appeal's decision dismissing an appeal against a conviction for negligent injury. The appellant argued that the court erred in finding him responsible despite providing safety equipment and having a safety supervisor. The court ruled that the crime was extinguished by the statute of limitations before the appeal could be heard, rendering the conviction void.

Regesto Legislator

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Art. 159 c.p.; Art. 129 c.p.p.: The statute of limitations extinguishes the criminal liability for negligent injury, leading to the annulment of a conviction if the limitation period has expired prior to the final judgment.

Parole chiave

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statute of limitations negligent injury criminal liability annulment of conviction extinguishment of crime infortuni sul lavoro lesione corporale dovuta a infortunio inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 159 c.p.
Art. 129 c.p.p.
La non manifesta infondatezza del ricorso - determinata dai diversi indirizzi in- terpretativi della giurisprudenza - induce a rilevare ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 581 cod. proc. pen
Il Moretti, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
La non manifesta infondatezza del ricorso - determinata dai diversi indirizzi in- terpretativi della giurisprudenza - induce a rilevare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORETTI GIANNI nato a CASTELFRANCO EMILIA il 04/07/1954 avverso l'ordinanza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Moretti Gianni avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 15 gennaio 2013, con cui era stato condannato alla pena, condizionai- mente sospesa, di mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa in relazione al reato di lesioni colpose (in data 10 gennaio 2008).

2. Il Moretti, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per travisamento dei fatti, con particolare riferimento alle ragioni per le quali non poteva essere ritenuto responsabile e, cioè, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale al lavoratore e la previsione della presenza di un capo reparto con funzioni di controllo della sicurezza.

3. La sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per prescrizione, in quanto la questione prospettata dal ricorrente con le censure prospettate non è manifestamente infondata. La non manifesta infondatezza del ricorso - determinata dai diversi indirizzi in- terpretativi della giurisprudenza - induce a rilevare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto al ricorrente, poiché il relativo termine massimo di anni sette e mesi sei è venuto a scadenza prima della presente pronuncia e non si sono verificati fattori estintivi della prescrizione.

Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescri- zione. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigli re estensore Il Presidente Francesco Maria Ciampi 9PQSJTA ii