Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentences for failure to verify acquittal grounds or generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by two defendants against a first-instance sentence inadmissible. The defendants argued that the trial court failed to verify grounds for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code and incorrectly denied generic mitigating circumstances. The court ruled that such arguments are not permissible in cassation appeals against plea bargain sentences, which are strictly limited to specific statutory grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals against plea bargain sentences, claims regarding the failure to verify acquittal grounds or the omission of generic mitigating circumstances are inadmissible as they fall outside the exhaustive list of permissible cassation grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MACCHIARULO ALBERTO nato a CERIGNOLA il 26/02/1984 CIANCI BIAGIO nato a CERIGNOLA il 20/07/1983 avverso la sentenza del 18/05/2021 del TRIBUNALE di BARIdato-auxusa-alle-Pa udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bari, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Macchiarulo Alberto e Cianci Biagio, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa ciascuno in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, 56, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen..
2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo ciascuno un unico motivo di impugnazione. 2.1. MACCHIARULO Violazione di legge con riferimento alla mancata verificata della possibilità di emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. 2.2. CIANCI Violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. I ricorsi sono inammissibili, in quanto basati su motivi non proponibili in sede di legittimità. 3.1. In ordine al ricorso del Macchiarulo, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).
Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di vio- lazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). 3.2. Con riferimento al ricorso del Cianci, deve rilevarsi che, in tema di patteg- giamento, è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione con cui si deduca l'omessa applicazione di circostanze atte- nuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia, Rv. 279117).4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Maria Ciampi