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Ordinanza — n. 13904/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the aggravating circumstance was waived at appeal stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13904/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant had previously waived the specific ground of nullity regarding the aggravating circumstance during the appeal proceedings. Although the lower court recognized the aggravating circumstance based on the nighttime timing of the crime, the applicant had explicitly renounced the argument that the indictment failed to explicitly describe this circumstance. The court ruled that new grounds cannot be introduced in the cassation phase if they were intentionally omitted from the prior appeal to avoid a lack of motivation at that stage.

Regesto Legislator

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Art. 61, n. 5 cod. pen.; Art. 606, n. 1 cod. proc. pen.: grounds for cassation that were waived or not raised in the appeal cannot be re-introduced in the cassation proceeding.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds cassation inadmissibility aggravating circumstance lack of motivation procedural waiver nullity of indictment public defense aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 61, n. 5 cod. pen.
Il Carbone, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, n.
Art. 606, n. 1 cod. proc. pen.
Art. 546, comma 2 cod. proc. pen.
Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE FRANCO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 12/06/1990 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 17 dicembre 2015, ha ridotto ad anni uno e mesi due di reclusione ed euro cinquecento di multa la pena inflitta a Carbone Franco, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 61 nn. 11, 110, 624 bis e 625, n. 2, cod. pen..

2. Il Carbone, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen.. Si rileva che tale circostanza aggravante è stata ritenuta dalla Corte territoriale contestata "in fatto", in quanto nel capo di imputazione sono descritte le modalità della condotta consistenti nell'approfittamento delle circostanze di tempo quali l'ora- rio notturno, tali da ostacolare la pubblica difesa; si deduce, altresì, che, in ogni caso, il solo rilievo dell'orario notturno non consentiva di giustificare l'aumento per l'aggra- vante de quo, occorrendo altre e più specifiche modalità dell'azione di natura tale da ritenere il bene tutelato dalla norma penale particolarmente esposto al rischio di in- filtrazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Va osservato che, con l'atto di appello il Carbone aveva già prospettato la que- stione della nullità della contestazione per mancata esplicita indicazione nel capo di imputazione della circostanza aggravante della minorata difesa. Tuttavia, come esposto nella sentenza impugnata, il Carbone aveva rinunziato a tale motivo di impugnazione, limitando la propria censura al trattamento sanziona- torio. Egli stesso dava atto di aver rinunziato a tale motivo di ricorso, che, pertanto, non può più essere riformulato nella presente sede.

Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Espo . Z Francesco Maria Ciampi DEP0S