Criminal appeal dismissed as inadmissible because the aggravated circumstance was implicitly excluded in lower court sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Anna Petriccione's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The lower courts had implicitly excluded the aggravated circumstance under Article 625, paragraph 7 of the Penal Code by focusing solely on the aggravation under paragraph 2 during sentencing. Since this omission did not cause prejudice to the appellant, the Supreme Court ruled the appeal manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, n. 7 cod. pen.; Art. 625, n. 2 cod. pen.; When a lower court implicitly excludes a specific aggravated circumstance by considering only another statutory aggravation and fails to mention the excluded one, the appeal is inadmissible if no prejudice resulted from the formal omission.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRICCIONE ANNA nato a NAPOLI il 20/01/1987 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 10 febbraio 2017, con cui Petriccione Anna era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ed euro trecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma primo, n. 4, cod. pen..
2. La Petriccione, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. era stata implicitamente esclusa. Il Tribunale, infatti, non l'aveva considerata ai fini del giudizio di bilanciamento - avendo valutato esclusivamente l'aggravante prevista dall'art. 625, n. 2, cod. pen. ai fini del giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche - e non l'aveva contemplata in tema di com- misurazione della pena. Analogamente la Corte territoriale non ha preso in considerazione l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., per cui dalla sua formale contestazione non era derivato nessun pregiudizio alla ricorrente.
2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldi Espo • o evl Francesco Maria Ciampi DEPOSITATA C