Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise necessity defense in lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant failed to raise the necessity defense during the appellate proceedings. The defendant argued for reduced sentencing based on unemployment and necessity, but the lower courts had already addressed these points. The court ruled that legal issues not raised in the lower court cannot be introduced for the first time in a cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis cod. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: Issues not raised as grounds for appeal in the lower court are inadmissible in cassation to prevent the appellate court from being deprived of its jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO RUSSO THOMAS nato a ROMA il 22/08/1993 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 2 ottobre 2020, con cui Lo Russo Thomas era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro seicento di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 2, 5 e 7, cod. pen..
2. Il Lo Russo, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 62 bis cod. pen., per mancata valutazione delle condizioni oggettive e soggettive dell'imputato (stato di disoccupazione). 2.2. Vizio di motivazione per omessa valutazione dello stato di necessità emer- gente in base a quanto indicato dal primo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Il secondo motivo ricorso, da trattare preliminarmente per ragioni di ordine lo- gico, non è proponibile in sede di legittimità. Va osservato che, con l'atto di appello il Lo Russo non aveva prospettato rilievi in ordine all'omesso riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di ne- cessità. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).
2. In relazione al secondo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circo- stanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il ri- chiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;
Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dell'assenza di elementi favorevoli al ricorrente e delle modalità dell'azione, indicative di elevata capacità criminale.
Il ricorrente reitera le medesime censure prospettate con l'atto di appello, alle quali la sentenza impugnata ha fornito adeguata risposta.
3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigli re e tensore pit, Il Presidente Ald o ett DEPOSITATA