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Ordinanza — n. 13901/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as driver license suspension is mandatory administrative sanction, not discretionary penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13901/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ferrigno Elia inadmissible regarding two grounds. The appellant argued that the driver license suspension was not part of the plea bargain and that the court lacked motivation for the sentence length. The court ruled that under Italian law, driver license suspension is a mandatory administrative sanction that the judge must apply regardless of the plea agreement, and the sentence duration was legally calculated based on statutory minimums, removing any merit to the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 187, comma 1, C.d.S.; Art. 186 bis, comma 1, lett. a), C.d.S.: The suspension of the driver's license is a mandatory administrative accessory sanction that the judge must impose in traffic offenses, making an appeal based on its absence or lack of motivation inadmissible.

Parole chiave

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driver license suspension administrative accessory sanction mandatory judicial imposition inadmissible appeal plea bargain limitations C.d.S. traffic offenses lack of motivation defense guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Enna, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Ferrigno Elia, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 187, comma 1, C.d.S.
pen., la pena di mesi tre e giorni sedici di arresto ed euro mille di ammenda sostituita con la sanzione di giorni centodieci di lavoro di pubblica utilità nonché la sospensione della patente di guida per anni due e mesi otto, in relazione al reato di cui all'art. 187, comma 1, C.d.S., in relazione all'art.
Art. 186 bis, comma 1, lett. a), C.d.S.
187, comma 1, C.d.S., in relazione all'art. 186 bis, comma 1, lett. a), C.d.S..
Art. 546, comma 2, cod. proc. pen.
Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen..
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Enna, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Ferrigno Elia, ai sensi dell'art. 444 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 57202 del 21/09/2017, Albesano
Con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circolazione stradale con la sentenza di patteggiamento il giudice deve disporre la sospensione della patente di guida, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria (Sez. 4, n. 57202 del 21/09/2017, Albesano, Rv.
Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Mucci
271688; Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Mucci, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRIGNO ELIA nato a MAZZARINO il 03/11/2000 avverso la sentenza del 22/12/2020 del GIP TRIBUNALE di ENNAdat-e-awicer-~erft-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Enna, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Ferrigno Elia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi tre e giorni sedici di arresto ed euro mille di ammenda sostituita con la sanzione di giorni centodieci di lavoro di pubblica utilità nonché la sospensione della patente di guida per anni due e mesi otto, in relazione al reato di cui all'art. 187, comma 1, C.d.S., in relazione all'art. 186 bis, comma 1, lett. a), C.d.S..

2. Il Ferrigno, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge per impossibilità di applicazione della sospensione della patente di guida, rimasta estranea all'accordo tra le parti. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza assoluta di motiva- zione in ordine all'entità della pena applicata.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circolazione stradale con la sentenza di patteggiamento il giudice deve disporre la sospensione della patente di guida, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria (Sez. 4, n. 57202 del 21/09/2017, Albesano, Rv. 271688; Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Mucci, Rv. 271326). 3.2. In ordine al secondo motivo di ricorso, va rilevato che, il Tribunale ha appli- cato la sospensione della patente di guida per anni due e mesi otto, durata corrispon- dente al minimo edittale calcolato in base al combinato disposto degli artt. 187, comma 1, e 186 bis, comma 1, lett. a), C.d.S.. Ne consegue che l'imputato non aveva interesse a ricorrere per difetto di moti- vazione in ordine al calcolo della durata della suddetta sanzione amministrativa ac- cessoria.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — non ricor- rendo ragioni di esonero — al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigli