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Ordinanza — n. 13899/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13899/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13899/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sen- tenza del Tribunale di Foggia del 3 luglio 2020, con cui Marinelli Umberto era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. (perché, previa effrazione dei dispositivi antitaccheggio, si impossessava di due costumi da bagno da uomo, sottraendo detti beni dagli scaffali di esposizione ubicati all'interno dell'esercizio commerciale "Terranova" di Mola Ciro; con l'aggravante di aver com- messo il fatto con violenza sulle cose e su bene esposto per necessità a pubblica fede).

Regesto Legislator

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art. 56 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13899/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Marinelli, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 56 cod. pen., rilevando che il reato doveva essere riqualificato nella corrispondente fattispecie tentata. Si deduce che un soggetto ignoto, accortosi della condotta illecita del Marinelli, immediatamente allertava le forze dell'ordine, mentre continuava a sorvegliarlo. Giunti sul posto, gli agenti di P.S. si appostavano all'ingresso dell'attività commerciale dove bloccavano il malvivente. In considerazione dell'ininterrotta sorveglianza non si era verificato l'imposses- samento, in quanto l'imputato non aveva mai conseguito una piena, autonoma ed effettiva disponibilità del bene.

Parole chiave

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tentato furto contraffazione di merci licenziamento per furto furto per mestiere ricettazione confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 56 cod. pen
Il Marinelli, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 56 cod. pen., rilevando che il reato doveva essere riqualificato nella corrispondente fattispecie tentata.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINELLI UMBERTO nato a SAN SEVERO il 10/01/1989 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sen- tenza del Tribunale di Foggia del 3 luglio 2020, con cui Marinelli Umberto era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. (perché, previa effrazione dei dispositivi antitaccheggio, si impossessava di due costumi da bagno da uomo, sottraendo detti beni dagli scaffali di esposizione ubicati all'interno dell'esercizio commerciale "Terranova" di Mola Ciro; con l'aggravante di aver com- messo il fatto con violenza sulle cose e su bene esposto per necessità a pubblica fede).

2. Il Marinelli, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 56 cod. pen., rilevando che il reato doveva essere riqualificato nella corrispondente fattispecie tentata. Si deduce che un soggetto ignoto, accortosi della condotta illecita del Marinelli, immediatamente allertava le forze dell'ordine, mentre continuava a sorvegliarlo. Giunti sul posto, gli agenti di P.S. si appostavano all'ingresso dell'attività commerciale dove bloccavano il malvivente. In considerazione dell'ininterrotta sorveglianza non si era verificato l'imposses- samento, in quanto l'imputato non aveva mai conseguito una piena, autonoma ed effettiva disponibilità del bene.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Del tutto privo di pregio si mostra l'unico motivo di ricorso, relativo alla sussi- stenza del delitto tentato e non consumato. Giova ribadire, per giurisprudenza paci- fica, che in tema di reato di furto presso un supermercato, si ha furto consumato, e non tentato, se con la merce prelevata dai banchi di un supermercato e sottratta al pagamento si supera la barriera delle casse, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della sorve- glianza (Sez. 4, n. 7062 del 09/01/2014, Bergantino, Rv. 259263; Sez. 5, n. 1701 del 23/10/2013, Nichiforenco, Rv. 258671).

2. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuna alla Cassa delle ammende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estenso