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Ordinanza — n. 13893/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13893/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13893/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza ìndicata in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale di Campobasso del 18 giugno 2019, con cui Di Palma Massimo era stato condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 500 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 79 e 95 d.P.R. n. 115 del 2002.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13893/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 79 e 95 d.P.R. n. 115 del 2002.

Parole chiave

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indennità di patrocinio reddito non dichiarato costi della campagna restituzione dei sussidi statali controllo degli aiuti di Stato omissione del contribuente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA MASSIMO nato a ROMA il 18/06/1967 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO dì CAMPOBASSO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza ìndicata in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale di Campobasso del 18 giugno 2019, con cui Di Palma Massimo era stato condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 500 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 79 e 95 d.P.R. n. 115 del 2002.

2. Il Di Palma, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Va osservato che, con l'atto di appello il Di Palma aveva dedotto esclusivamente la nullità della pronunzia per difetto di correlazione tra accusa e sentenza e doglianze circa il trattamento sanzionatorio, senza prospettare rilievi in ordine all'elemento psi- cologico. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Francesco Mari