Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding sentencing discretion under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giovanni Genovese inadmissible due to a lack of merit regarding the sentencing amount. The appellant argued the penalty was excessive, but the court affirmed that judges possess broad discretion to determine sentences within statutory limits based on intuitive global evaluation of criteria. The court found the lower court's reasoning logical and sufficient, noting the sentence did not exceed the statutory average and was properly justified by the defendant's specific criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The determination of sentence quantity within statutory limits falls within the broad discretionary power of the trial judge, requiring only a brief statement of evaluated criteria unless the quantification constitutes mere arbitrage or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOVESE GIOVANNI nato a NAPOLI il 23/12/1985 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 9 gennaio 2020, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 4, cod. pen. dal reato di cui al capo 2), ha ridotto a mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro trecentosessanta di multa la pena com- plessiva inflitta a Genovese Giovanni in ordine ai reati di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. (capi 1 e 2) e 4 I. n. 110 del 1975 (capo 3).
2. Il Genovese, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento san- zionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. Relativamente all'unica censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va pre- messo che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edit- tale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indi- cati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata alla luce dei precedenti penali numerosi e specifici del Genovese, ritenuti di particolare rilievo anche tenendo conto del giudizio di equivalenza tra aggravanti ed attenuanti.
L'apparato argomentativo appare logico ed esauriente nonché più completo di quanto illustrato dal ricorrente.2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen..
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo sposIi o Francesco Maria Ciampi ,., DEPOSITATA