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Ordinanza — n. 13890/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13890/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13890/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO GAETANO nato a GIARRE il 29/10/1954 avverso la sentenza del 16/03/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdett-e-al.a.Lisla-al+e-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; E IN DIRITTO ì 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Catania, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Grasso Gaetano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione ed euro seicento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, commi primo, nn. 2 e 7, e secondo, cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 13890/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Catania, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Grasso Gaetano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione ed euro seicento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, commi primo, nn. 2 e 7, e secondo, cod. pen..

Parole chiave

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motivi di cassazione revisione della sentenza penale aggravamento della pena sanzioni penali motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Catania, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Grasso Gaetano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione ed euro seicento di multa in relazione al reato di cui agli artt.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
Il ricorrente, peraltro, contesta l'omessa valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO GAETANO nato a GIARRE il 29/10/1954 avverso la sentenza del 16/03/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdett-e-al.a.Lisla-al+e-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO ì 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Catania, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Grasso Gaetano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione ed euro seicento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, commi primo, nn. 2 e 7, e secondo, cod. pen..

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano vizi diversi da quelli indicati nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

Il ricorrente, peraltro, contesta l'omessa valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ai fini della commisurazione del trattamento sanzionatorio, nonostante la pena sia stata ovviamente concordata tra lui e la Procura. Tale doglianza, tuttavia, come si è sopra esposto, non rientra tra le ipotesi previste dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., per le quali è consentito il ricorso.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. t Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ald Esposito Francesco Maria Ciampi DEPOSITA-rik- tN cocre-c