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Ordinanza — n. 13889/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13889/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13889/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRES VARGAS JHAKELYN JESUS nato il 05/05/1988 avverso la sentenza del 23/11/2020 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso ajle_pacti;-- udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Busto Arsizio, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Torres Vargas Jhakelyn Jesus, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi dieci di reclusione ed euro settanta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 7, cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 179 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13889/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Busto Arsizio, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Torres Vargas Jhakelyn Jesus, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi dieci di reclusione ed euro settanta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 7, cod. pen..

Parole chiave

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revisione della sentenza penale permesso di promuovere un procedimento penale sentenza penale licenziamento per furto aggravamento della pena esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Busto Arsizio, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Torres Vargas Jhakelyn Jesus, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi dieci di reclusione ed euro settanta di multa in relazione al reato di cui agli artt.
art. 179 cod. proc. pen
Si deduce la nullità dell'udienza di convalida dell'arresto ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, infatti, trova appli- cazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRES VARGAS JHAKELYN JESUS nato il 05/05/1988 avverso la sentenza del 23/11/2020 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso ajle_pacti;-- udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Busto Arsizio, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Torres Vargas Jhakelyn Jesus, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi dieci di reclusione ed euro settanta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 7, cod. pen..

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge con riferimento all'art. 390, comma 2, cod. proc. pen.. Si deduce la nullità dell'udienza di convalida dell'arresto ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. per omesso avviso al difensore.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Il presunto vizio di nullità dell'udienza di convalida dell'arresto e degli atti con- seguenti per omesso avviso al difensore risulta superato per effetto della concorde scelta delle parti di chiedere l'emissione di sentenza di applicazione di pena ex art.444 cod. proc. pen.. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, infatti, trova appli- cazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'innpugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di vio- lazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo sposito Francesco Maria Ciampi